Disponibile il servizio telematico per la presentazione delle richieste di riammissione alla rottamazione-quater

13 marzo 2025
La L. 15/2025, di conversione, con modificazioni, del DL 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha previsto la possibilità di riammissione alla rottamazione dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, di cui alla L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater). In particolare, l’art. 3-bis, DL 202/2024, ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle domande di ammissione alla rottamazione-quater presentate entro il 30.6.2023, i contribuenti che alla data del 31.12.2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando, entro il 30.4.2025, una nuova richiesta, esclusivamente in modalità telematica. 

Nella domanda il contribuente deve scegliere se pagare le somme dovute in un’unica soluzione, entro il 31.7.2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo in scadenza, le prime due, il 31.7 e il 30.11.2025, e le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027 (il pagamento è considerato regolare anche se effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista).

Con un comunicato stampa diffuso il 11.3.2025, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha annunciato la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del servizio telematico per chiedere la riammissione alla definizione agevolata. La richiesta di riammissione alla rottamazione-quater deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro il 30.4.2025, utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia in area riservata, sia in area pubblica. 

In caso di utilizzo dell’area riservata, cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, CIE o CNS e, per gli intermediari fiscali, Entratel), è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si intendono includere nella domanda di riammissione, tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento (è quindi possibile beneficiare della riammissione anche solo per alcuni dei debiti indicati nell’istanza di ammissione alla rottamazione presentata entro il 30.6.2023). Il servizio, infatti, propone solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto della rottamazione-quater per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione. In caso di utilizzo dell’area pubblica, invece, per inviare la domanda occorre compilare il form online, inserire il numero della “Comunicazione delle somme dovute” (ricevuta a suo tempo, a seguito dell'adesione alla rottamazione-quater), nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi oggetto della rottamazione, e il numero di tali cartelle/avvisi. È poi necessario indicare il numero di rate scelto per effettuare il pagamento (entro un massimo di 10), l’indirizzo e-mail al quale dovrà essere inviata la ricevuta della domanda, nonché allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva. Il buon esito dell'invio della richiesta è comunicato con una e-mail, contenente un link da convalidare entro le successive 72 ore.

A seguito della presentazione della richiesta di riammissione e, comunque, entro il 30.6.2025, Agenzia delle Entrate - Riscossione invierà ai richiedenti una comunicazione contenente l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rateazione scelto in fase di domanda di riammissione. Una volta presentata la domanda di riammissione, il debitore è considerato adempiente e non possono essere disposti pignoramenti, fermi o ipoteche. Inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni e può essere rilasciato il DURC. Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari avviate, salvo ci sia già stato incanto con esito positivo.

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