Bonus ZLS: istituito il codice tributo e definita la percentuale del credito d’imposta spettante
11 febbraio 2025
Come noto, l’art. 13, DL 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 95/2024, ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che, nel periodo 8.5 - 15.11.2024, hanno effettuato investimenti per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65-bis, L. 205/2017.
Il bonus investimenti opera a favore della generalità delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate L’agevolazione, inoltre, è riconosciuta in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’art. 2, p. 49, 50 e 51, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone logistiche semplificate, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Con DM 30.8.2024, il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Il credito d’imposta, in particolare, è utilizzabile in compensazione orizzontale per il pagamento di imposte e contributi, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con Provvedimento 12.12.2024, prot. n. 445771/2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta in esame, definendo altresì il relativo contenuto e le modalità di trasmissione (il modello di comunicazione, si ricorda, doveva essere presentato nel periodo 12.12.2024 - 30.1.2025).
Ancora, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, con RM n. 10/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7038”, denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS - articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”. In sede di compilazione del modello F24, detto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” della delega di pagamento deve essere indicato l’anno di sostenimento dei costi agevolabili (2024), nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni ricevute e della percentuale determinata da un apposito provvedimento dell’Amministrazione finanziaria, pena lo scarto del modello F24.
Da ultimo, con Provvedimento 10.2.2025, prot. n. 39039/2025, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate, ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, fissandola nella misura del 100% del credito richiesto.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra e, pertanto, dal 11.2.2025. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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