Bonus pubblicità anno 2024: presentazione della dichiarazione degli investimenti effettuati entro il 10.2.2025

17 gennaio 2025
I soggetti che entro il 2.4.2024 hanno presentato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la prenotazione del bonus pubblicità relativo all’anno 2024, sono tenuti a trasmettere, entro il termine del 10.2.2025 (il 9.2 cade di domenica), la dichiarazione degli investimenti effettuati in tale anno.

In particolare, la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con la quale devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2024, deve essere presentata nel periodo 9.1 - 10.2.2025. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando l’apposito modello, con un’istanza telematica da trasmettere mediante la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate (disponibile nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare”, dell’area riservata, accessibile con le credenziali SPID, CIE e CNS). L’invio delle comunicazioni può essere effettuato direttamente dal soggetto richiedente o, in alternativa, essere affidato ad un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni; qualora il soggetto richiedente faccia parte di un gruppo societario, infine, l’istanza può essere presentata anche tramite una società del gruppo.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile, determinato sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e le richieste pervenute, sarà comunicato da un apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il credito d’imposta in esame, si ricorda, è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24 (codice tributo “6900” e, quale anno di riferimento, quello di concessione del credito), per il pagamento di imposte e contributi. La delega di pagamento deve essere trasmessa mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ossia, Entratel o Fisconline). Il bonus, in particolare, può essere utilizzato in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.

Trattandosi di un aiuto di Stato in regime de minimis, il credito d’imposta in esame deve essere esposto nei quadri RU e RS del modello REDDITI.

Da ultimo si ricorda che l’effettuazione delle spese agevolabili deve risultare da un’apposita attestazione, emessa dai soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sui dati esposti nelle dichiarazioni fiscali o dai revisori legali. L’attestazione deve essere conservata dall’impresa beneficiaria, per essere eventualmente esibita agli organi dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Tale attestazione deve riguardare esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese pubblicitarie, mentre la dichiarazione che gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili deve essere rilasciata dal beneficiario del credito d’imposta, mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuta nella Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

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