Bonus Natale: ampliata la platea dei potenziali beneficiari

15 novembre 2024
Sulla GU n. 267/2024, è stato pubblicato il DL 167/2024 che, oltre a prorogare al 12.12.2024 il termine per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale, ha apportato significative modifiche alla disciplina del c.d. bonus Natale di cui all’art. 2-bis, DL 113/2024.

Sul punto si ricorda che la legge di conversione del DL 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, ha previsto il riconoscimento, per il solo anno 2024, di una indennità una tantum, c.d. bonus Natale, pari a € 100 netti, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti oggettivi e soggettivi.

Con CM n. 19/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso le prime indicazioni sui presupposti oggettivi e soggettivi che legittimano l’erogazione dell’indennità, fornendo altresì chiarimenti circa gli adempimenti posti in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori.

Con la successiva RM n. 54/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1703”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”, per l’utilizzo in compensazione, da parte dei datori di lavoro, del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus ai propri lavoratori dipendenti. In particolare, il credito maturato a fronte dell’anticipazione dell’indennità ai dipendenti è utilizzabile in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità in esame.

Da ultimo, l’art. 2, DL 167/2024, è intervenuto sui requisiti soggettivi che legittimano il riconoscimento dell’indennità, prevedendo che la stessa spetti anche ai lavoratori senza coniuge a carico. A tal fine è stato modificata la lett. b) del comma 1 dell’art. 2-bis, DL 113/2024, con la conseguenza che per l’ottenimento del bonus è ora sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.

Sul punto si ricorda che, ai sensi dell’art. 12, c. 2, TUIR, si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, incrementato a € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni.

La precedente formulazione della norma, invece, subordinava l’accesso al bonus alla presenza di un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e di almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, di almeno un figlio fiscalmente a carico e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’art. 12, c. 1, lett. c), decimo periodo, TUIR (ossia, di far parte di un nucleo familiare monogenitoriale).

Tuttavia, il DL 167/2024 ha altresì stabilito che l’indennità non spetti al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità. Pertanto, qualora il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con un altro lavoratore dipendente, anch’esso in possesso dei necessari requisiti, l’indennità può essere riconosciuta ad uno soltanto di essi.

Da ultimo il DL 167/2024 è intervenuto sul contenuto della richiesta scritta che il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro per richiedere l’indennità, prevedendo che nella stessa debba essere indicato il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli (in precedenza solo del coniuge e dei figli).

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