Distacchi e prestiti del personale soggetti a IVA dal 1.1.2025

12 novembre 2024
L’art. 8, c. 35, L. 67/1988, accorda l’esclusione da IVA dei prestiti o dei distacchi di personale a fronte dei quali è versato il solo rimborso del relativo costo. L’esclusione dall’imposta, pertanto, opera a condizione che sia rimborsato esclusivamente il costo del personale prestato o distaccato (retribuzione, oneri previdenziali e assistenziali, ecc.). Differentemente, qualora le somme rimborsate risultino superiori o inferiori al costo del personale distaccato, l’intero importo è da intendersi imponibile ai fini IVA. 

Tale previsione di irrilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale effettuati al costo non è stata tuttavia ritenuta compatibile con la Direttiva 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA”, da parte dei giudici europei. In particolare, con la Sentenza 11.3.2020, Causa C94-19, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha rilevato che i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso una controllata configurano una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, ricorrendo il requisito di onerosità dell’operazione e sussistendo un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. A tal riguardo è irrilevante che l’importo del corrispettivo sia pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti per il distacco del personale, giacché una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata ed il corrispettivo ricevuto. 

A seguito della decisione dei giudici europei si sono succedute diverse pronunce della Corte di Cassazione, che hanno sostanzialmente disposto la disapplicazione dell’art. 8, c. 35, L. 67/1988, riscontrando la sussistenza di un nesso diretto tra le due prestazioni ai fini del reciproco condizionamento (il distacco del personale da un lato ed il relativo pagamento dall’altro). 

Al fine di dirimere la questione e, soprattutto, di conformare le disposizioni nazionali alle indicazioni della giurisprudenza unionale, in sede di conversione in legge del DL 131/2024, c.d. “Decreto Salva Infrazioni”, è stato inserito il nuovo art. 16-ter. Tale norma prevede l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco e di prestito del personale stipulate o rinnovate a decorrere dal 1.1.2025. Peraltro, in ossequio al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti anteriormente al 1.1.2025, sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alle indicazioni della Corte di giustizia, sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base al disposto di cui all’art. 8, c. 35, L. 67/1988 (tale previsione di salvaguardia non pregiudica, tuttavia, gli accertamenti divenuti definitivi). 

A fronte dell’obbligo di assoggettamento a imposta di tali prestazioni, il committente delle stesse, ossia il soggetto distaccatario, maturerà il diritto alla detrazione dell’IVA addebitatagli in rivalsa dal soggetto distaccante, sempre che non ricorrano limitazioni soggettive alla detrazione. 

In conclusione, teniamo a evidenziare che, almeno in ambito “B2B”, le prestazioni in esame rientrano tra i c.d. servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, c. 1, lett. a), DPR 633/1972 e, pertanto, quando rese a soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, restano escluse dal campo di applicazione dell’imposta. In tale ipotesi deve essere quindi emessa una fattura fuori campo IVA e presentato il modello INTRA 1-quater.

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