Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga al 30.11.2024
9 agosto 2024
La L. 448/2001 ha introdotto la possibilità di rideterminare, aggiornandolo, il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, al fine di conseguire una minore plusvalenza tassabile all’atto della loro cessione: in luogo del costo o del valore di acquisto iniziale, infatti, può essere preso a riferimento il valore attribuito al bene da una perizia giurata di stima.
Tale agevolazione è stata oggetto di reiterate proroghe. Da ultimo, l’art. 1, c. 52 e 53, L. 213/2023, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, ha disposto la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione del costo di acquisto di:
- terreniagricolieedificabili, possedutiatitolodiproprietà, usufrutto, superficieedenfiteusi;
- partecipazioni, anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data del 1.1.2024, non in regime di impresa, da:
- personefisiche;
- società semplici e associazioni professionali;
- enti non commerciali;
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
Il termine per redigere e asseverare la perizia di stima dei terreni e delle partecipazioni, nonché per procedere al versamento, unica soluzione o prima rata (di 3), dell’imposta sostitutiva, fissata nella misura del 16%, è scaduto lo scorso 30.6.2024. Nell’ambito del c.d. “Decreto Omnibus”, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 7.8.2024, è stato prorogato, dal 30.6 al 30.11.2024, il termine per:
- redigere la perizia di stima del valore del bene oggetto di rivalutazione;
- versare l’imposta sostitutiva del 16%, unica soluzione o prima rata (di 3), calcolata sul valore rivalutato come risultante dalla perizia (in caso di pagamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
Di conseguenza, i contribuenti che entro lo scorso 30.6 non sono riusciti a completare gli adempimenti richiesti, dispongono ora del nuovo maggior termine del 30.11.2024 per fruire dell’agevolazione.
Da ultimo si ricorda che i contribuenti che si sono avvalsi di una delle precedenti opportunità di rivalutazione, possono considerare in detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione le somme già versate a suo tempo. In alternativa è comunque possibile versare l’intera imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, sulla base del valore risultante dalla nuova perizia, per poi richiedere, entro 48 mesi, il rimborso di quanto versato in precedenza. In tale ultima ipotesi, tuttavia, occorre considerare che l’importo chiesto a rimborso non può essere superiore all’importo dovuto a titolo d’imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione (l’eccedenza non è rimborsabile ed è quindi definitivamente persa).
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