Adeguamento esistenze iniziali di magazzino: istituiti i codici tributo
21 giugno 2024
Con RM n. 30/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, a mezzo modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023 (si veda la TA n. 27/2024).
In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “1732”, denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - IVA - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1733”, denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1734”, denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1735”, denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1736”, denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
In sede di compilazione del modello F24, i sopraindicati codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
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