Omessa comunicazione all’ENEA: nuovo cambio di orientamento della Corte di Cassazione
7 giugno 2024
A poco più di due mesi dalla precedente Sentenza n. 7657/2024, con la quale era stato affermato che l’omessa trasmissione della comunicazione obbligatoria all’ENEA non determina la decadenza dal diritto alla fruizione della detrazione riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica, la Corte di Cassazione ha mutato ancora una volta il proprio orientamento, riallineandolo alla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, con l’Ordinanza n. 15178/2024, la Corte di Cassazione è tornata ad affermare che l’omessa trasmissione della comunicazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, determina la decadenza della detrazione riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di cui agli artt. 1, commi da 344 a 347, L. 296/2006 e 14, DL 63/2013 (c.d. ecobonus).
In tale recente ordinanza, i giudici di legittimità hanno affermato che il mancato adempimento dell’obbligo di trasmettere l’apposita comunicazione all’ENEA, costituisce “causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato”. La Corte di Cassazione è dunque tornata a conformarsi all’orientamento espresso a più riprese dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’omessa presentazione della comunicazione nei termini prescritti comporta la preclusione a beneficiare della detrazione riconosciuta per gli interventi di efficienza energetica agevolati.
Sul punto si ricorda che l’Amministrazione finanziaria riconosce, tuttavia, la possibilità di trasmettere la comunicazione all’ENEA anche oltre il termine ordinario dei 90 giorni dalla conclusione dei lavori, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, c. 1, DL 16/2012. Pertanto, qualora la comunicazione all’ENEA venga trasmessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per l’effettuazione della comunicazione), e sia contestualmente effettuato il versamento della sanzione di cui all’art. 11, c. 1, D.Lgs. 471/1997, nella misura minima di € 250, non si perde il diritto a beneficiare della detrazione in esame. Il ricorso alla remissione in bonis, si ricorda, non è ammesso qualora la violazione sia stata già constatata, o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
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