Rottamazione-quater: seconda rata in scadenza il 30.11.2023
28 novembre 2023
Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, Agenzia delle Entrate - Riscossione ha ricordato che entro il prossimo 30.11.2023, o 5.12.2023 considerando i 5 giorni di tolleranza, deve essere effettuato il pagamento della seconda rata della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, c.d. rottamazione-quater, di cui all’art. 1, commi da 231 a 251, L. 197/2022.
L’adesione alla rottamazione-quater consente di versare solo l’importo del debito residuo, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio di riscossione.
I contribuenti che hanno inteso aderire alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento devono provvedere al versamento delle somme dovute in un massimo di 18 rate consecutive, di cui la prima rata è scaduta lo scorso 31.10 e la seconda andrà in scadenza il prossimo 30.11.2023. La prima e la seconda rata sono d’importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute; le restanti rate, invece, sono di pari importo. Le rate successive, ripartite nei successivi 4 anni, devono essere pagate il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1.11.2023.
Il pagamento, da eseguire utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, può essere effettuato direttamente presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e le tabaccherie, a mezzo home banking, presso gli sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento Cbill, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, tramite la piattaforma PagoPa, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e direttamente presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione. In tale ipotesi, per i debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito, per il quale l’Agente della riscossione riprenderà la relativa attività di recupero.
In conclusione, si ricorda che a favore dei contribuenti che alla data del 1.5.2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio, i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi. Questi contribuenti, pertanto, riceveranno la comunicazione delle somme dovute entro il prossimo 31.12.2023. Il pagamento della prima o unica rata dovrà essere invece effettuato entro il 31.1.2024.
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