In arrivo le comunicazioni di anomalia relative al modello IVA 2023 (anno 2022)
16 giugno 2023
Con Provvedimento 13.6.2023, prot. n. 210441/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni relative alle anomalie riscontrate dal confronto tra i dati delle fatture elettroniche transitate nel Sistema di Interscambio e il modello IVA 2023, relativo al 2022.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai soggetti passivi IVA per verificare l’eventuale mancata presentazione del modello IVA 2023, relativo al 2022, ovvero, la presentazione del modello IVA 2023:
- senza il quadro VE,
- con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a € 1.000, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2022.
Le operazioni attive dichiarate dal soggetto passivo corrispondono al volume d’affari (rigo VE50), aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (rigo VE40).
Le comunicazioni di anomalia saranno trasmesse, a mezzo PEC, al domicilio digitale del soggetto passivo e saranno altresì consultabili all’interno del Cassetto fiscale e nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi. I dati e le informazioni oggetto della comunicazione saranno poi messi a disposizione della Guardia di Finanza.
A seguito del ricevimento della comunicazione, il soggetto passivo potrà, anche per il tramite di un intermediario abilitato, chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Inoltre, i soggetti passivi che non hanno trasmesso la dichiarazione IVA, potranno procedere alla regolarizzazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello IVA 2023 entro il 29.7.2023 (ossia, entro 90 giorni dall’ordinario termine di presentazione) e versando la sanzione ridotta pari a € 25 di cui all’art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997 (codice tributo “8911”). Allo stesso modo, i soggetti passivi che hanno omesso la presentazione del quadro VE, potranno regolarizzare la violazione presentando un modello IVA 2023 integrativo, beneficiando della riduzione delle sanzioni accordata dall’art. 13, c. 1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997.
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