I codici tributo per l’utilizzo dei bonus energia e gas relativi al secondo trimestre 2023
11 maggio 2023
Con RM n. 20/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, a mezzo modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti dall’art. 4, DL 34/2023, a favore delle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023.
In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “imprese energivore”) è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle stesse imprese nel secondo trimestre 2023. Ai fini dell’utilizzo di tale tax credit occorre utilizzare il nuovo codice tributo “7015”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “imprese non energivore”), è invece riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Ai fini dell’utilizzo di tale bonus, nel modello F24 deve essere esposto il nuovo codice tributo “7016”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “imprese gasivore”), è poi riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2023. Ai fini dell’utilizzo di tale credito d’imposta, nella delega di pagamento deve essere esposto il nuovo codice tributo “7017”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Infine, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. “imprese non gasivore”), è accordato un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2023. Ai fini dell’utilizzo di tale credito d’imposta, nella delega di pagamento deve essere esposto il nuovo codice tributo “7018”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, i sopraindicati codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. In conclusione si evidenzia che i crediti d’imposta in esame devono essere utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24 entro il 31.12.2023. In alternativa, gli stessi possono essere ceduti, solo per intero e sempre entro il 31.12.2023, a soggetti terzi.
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