Confermata la proroga della rottamazione-quater al 30.6.2023
5 maggio 2023
Il Consiglio dei Ministri ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di adesione alla c.d. rottamazione-quater di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023”, dal 30.4 al 30.6.2023. Di conseguenza, anche il termine entro il quale l’Agente della riscossione dovrà trasmettere ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata slitta dal 30.6 al 30.9.2023. Allo stesso modo, il termine per il pagamento della prima o dell’unica rata delle somme dovute è posticipato dal 31.7 al 31.10.2023. In caso di pagamento rateale, la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadono il 31.10 e il 30.11.2023; le restanti rate, di pari ammontare, scadono il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, dal 1.11.2023 (non più dal 1.8.2023), gli interessi al tasso del 2% annuo. Ricordiamo che la definizione agevolata consente di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1.1.2000 ed il 30.6.2022, tramite presentazione di un’apposita istanza. La definizione agevolata opera anche in relazione ai debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017, oggetto delle precedenti rottamazioni e del c.d. saldo e stralcio. La rottamazione-quater, infine, può riguardare anche i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dalle Casse previdenziali professionali che abbiano adottato l’apposita delibera entro lo scorso 31.1.2023.
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