Ammessa la compensazione tra crediti fiscali e debiti contributivi
4 aprile 2023
Con un emendamento approvato dalla Commissione Finanze della Camera alla legge di conversione del DL 11/2023, c.d. “Decreto Cessioni”, è ora finalmente confermata la possibilità di utilizzare i crediti fiscali per saldare i debiti previdenziali. Infatti, ancorché la norma di riferimento, ossia l’art. 17, c. 1, D.Lgs. 241/1997, e la prassi dell’Agenzia delle Entrate legittimino pienamente l’utilizzo dei crediti d’imposta per il pagamento dei debiti previdenziali, alcune sedi territoriali dell’INPS, supportate dai Tribunali del lavoro, hanno inteso vietare tale possibilità. Tale limitazione all’utilizzo in compensazione dei crediti erariali troverebbe fondamento nella formulazione normativa dell’art. 17, c. 1, D.Lgs. 241/1997, laddove stabilisce che il versamento unitario consente di estinguere i debiti nei confronti di diversi Enti mediante compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti. Ciò significa, in buona sostanza, che la compensazione orizzontale sarebbe ammessa solo quando l’obbligazione contributiva viene soddisfatta utilizzando crediti vantati nei confronti del medesimo Ente previdenziale. In sede di conversione in legge del DL 11/2023, è stato quindi approvato un emendamento recante l’interpretazione autentica dell’art. 17, c. 1, D.Lgs. 241/1997, secondo cui la compensazione orizzontale può legittimamente avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di diversi Enti impositori. È dunque senz’altro possibile utilizzare i crediti aventi natura erariale (ad esempio, credito IVA, credito IRES, ecc.) per il pagamento dei contributi previdenziali INPS e dei premi INAIL.
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