Bonus acqua potabile: fissata la percentuale effettivamente fruibile
4 aprile 2023
Con Provvedimento 3.4.2023, prot. n. 116259/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 17,9005% la percentuale effettivamente fruibile del bonus acqua potabile di cui all’art. 1, c. 1087 e 1088, L. 178/2020. Il credito d’imposta, si ricorda, è riconosciuto per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, nonché per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
In particolare, sulla base delle comunicazioni validamente presentate nel periodo 1.2 - 28.2.2023, relative alle spese sostenute dal 1.1 al 31.12.2022, è risultato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti è pari a complessivi € 27.932.195, a fronte di € 5 milioni di risorse disponibili. La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto, pari a 5.000.000 / 27.932.195, ossia al 17,9005% dell’importo del credito richiesto. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante attraverso il proprio Cassetto fiscale (accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate).
Il bonus, si ricorda, è utilizzabile in compensazione orizzontale nel modello F24 (codice tributo “6975”), ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito.
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