Entro il 16.3.2023 comunicazione relativa ai tax credit energia maturati nel 2022
21 febbraio 2023
Come noto, l’art. 1, c. 6, DL 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, e l’art. 2, c. 5, DL 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, prevedono che i beneficiari dei seguenti crediti di imposta debbano inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione circa l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui all’art. 1, c. 1 e 2, DL 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui all’art. 1, c. 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui all’art. 6, DL 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca di cui all’art. 2, DL 144/2022, relativo alle spese sostenute per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 (si evidenzia che il DDL di conversione del “Decreto Milleproroghe” prevede l’obbligo di comunicazione anche per il credito carburante relativo al terzo trimestre 2022).
Con Provvedimento 16.2.2023, prot. n. 44905/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione, approvando altresì l’apposito modello e le istruzioni per la compilazione. La comunicazione deve essere trasmessa entro il 16.3.2023, utilizzando lo specifico modello composto:
- dal frontespizio;
- dal quadro A, contenente la comunicazione dei crediti maturati;
- dal quadro B, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la sussistenza dei requisiti dei crediti d’imposta maturati.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dal beneficiario dei crediti d’imposta o, in alternativa, può essere affidata a un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3, DPR 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet della medesima Agenzia delle Entrate.
A seguito dell’invio del modello viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, sempre che la precedente comunicazione non venga annullata con le medesime modalità previste per l’invio.
La comunicazione non deve essere inviata qualora il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Inoltre, poiché i crediti d’imposta in esame possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere trasmessa qualora il beneficiario abbia già comunicato all’Amministrazione finanziaria la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa (sempre che la comunicazione di cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito). In ogni caso, la presentazione della comunicazione dei crediti maturati non esclude la possibilità di inviare una successiva comunicazione di cessione del medesimo credito.
L’omessa presentazione della comunicazione determina la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo nel modello F24, a decorrere dal 17.3.2023. Inoltre, dal 17.3.2023, qualora l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
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