Tax credit energia: istituiti i codici tributo per il primo trimestre 2023
17 febbraio 2023
Con RM n. 8/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel modello F24 per la compensazione dei crediti d’imposta istituiti per limitare gli effetti degli incrementi dei costi energetici nel primo trimestre 2023 (l’utilizzo in compensazione, si ricorda, è ammesso fino al 31.12.2023).
In alternativa all’utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24, i crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il termine del 31.12.2023. Le modalità attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi di intermediari abilitati, saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
I codici tributo istituiti dalla RM n. 8/E/2023 sono i seguenti:
- “7010”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 2, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7011”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 3, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7012”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 4, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7013”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 5, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7014”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 45 e 46, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
I suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa (2023), nel formato “AAAA”.
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