Bonus acqua potabile: comunicazione delle spese sostenute nel 2022 entro il 28.2.2023
7 febbraio 2023
Come noto, al fine di razionalizzare il consumo di acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, l’art. 1, commi da 1087 a 1089, L. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha istituito, per il biennio 2021 - 2022, un credito d’imposta per l’acquisto e l’istallazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. In seguito, l’art. 1, c. 713, L. 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2022”, ha prorogato l’operatività dell’agevolazione alle spese sostenute fino al 31.12.2023.
Il c.d. bonus acqua potabile è riconosciuto a favore:
- delle persone fisiche;
- dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.
Il contributo, in particolare, è riconosciuto nella misura massima di:
- € 1.000 per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche;
- € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.
Le spese agevolabili devono essere documentate da una fattura elettronica o da un documento commerciale nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta. Inoltre, i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, devono effettuare il pagamento delle spese agevolabili mediante sistemi di pagamento tracciabili.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- da parte delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nel modello REDDITI 2023 (relativo al 2022) e in quelli successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, ovvero in compensazione orizzontale nel modello F24 (codice tributo “6975”);
- da parte degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e degli enti non commerciali, esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24 (codice tributo “6975”).
La delega di pagamento deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce l’importo del bonus effettivamente spettante.
Per beneficiare del credito imposta relativo al 2022, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, nel periodo 1.1 - 28.2.2023, l’ammontare delle spese sostenute nel 2022. A tal fine è richiesta la presentazione, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario abilitato, del modello approvato dal Provvedimento 16.6.2021, prot. n. 153000/2021, dell’Agenzia delle Entrate. Il modello di comunicazione può essere trasmesso mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di rispettare il limite di spesa, pari a complessivi € 5 milioni per l’anno 2022, è previsto che l’ammontare massimo del credito imposta spettante sia pari al bonus richiesto nella comunicazione validamente presentata entro il prossimo 28.2, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31.3.2023.
In conclusione si ricorda che, analogamente a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, anche le informazioni sugli interventi effettuati per il bonus acqua potabile devono essere trasmesse, sempre in via telematica, all’ENEA.
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