Contribuenti forfetari: chiarimenti circa l’obbligo di fatturazione elettronica
30 dicembre 2022
Come noto, dallo scorso 1.7.2022 sono tenuti alla fatturazione elettronica anche:
- i soggetti passivi in regime di vantaggio di cui all’art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011 (i c.d. contribuenti “minimi”) ed i contribuenti forfetari di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, L. 398/1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a € 25.000.
Dal 1.1.2024, invece, l’obbligo di fatturazione elettronica ricorrerà anche in capo a tutti gli altri contribuenti di minori dimensioni, a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti.
La formulazione della norma che ha imposto l’obbligo di fatturazione elettronica anche in capo ai contribuenti di minori dimensioni, ossia il comma 3 dell’art. 18, DL 36/2022, ha suscitato alcune perplessità in dottrina. Secondo parte della dottrina, infatti, l’espresso richiamo ai ricavi conseguiti o ai compensi percepiti nell’anno precedente, lasciava intendere che i soggetti esclusi dall’obbligo nel 2022 per non aver superato la soglia di ricavi / compensi nel 2021, avrebbero dovuto verificare anche nel 2022 il mancato superamento del limite di € 25.000, al fine evitare l’adozione della fatturazione elettronica dal 1.1.2023. A parere di altri, invece, la disposizione richiede la verifica del mancato superamento della soglia avendo esclusivo riguardo ai ricavi o compensi conseguiti nel 2021, potendo così continuare ad adottare la fatturazione elettronica anche nel 2023, pur avendo conseguito nel 2022 ricavi o compensi d’importo superiore alla soglia. La questione è stata finalmente risolta dall’Agenzia delle Entrate che, con un’apposita FAQ pubblicata lo scorso 22.12 nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica del proprio sito istituzionale, ha precisato che sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante il Sistema di interscambio, dal 1.7.2022, i soli soggetti in regime di franchigia che hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 nel 2021. Di conseguenza, i soggetti che hanno oltrepassato la soglia di € 25.000 nel 2022, non sono comunque tenuti alla fatturazione elettronica nel 2023, potendo così attendere sino al 1.1.2024.
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