DDL Bilancio 2023: riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato

2 dicembre 2022
Come noto, l’art. 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015, disciplina il regime di tassazione agevolata dei premi di risultato di ammontare variabile, misurabili e verificabili in base ai criteri definiti dal DM 25.3.2016, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La tassazione agevolata è applicabile, oltre che ai premi di risultato, anche alle somme erogate ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. I premi di risultato in denaro, inoltre, possono essere convertiti, in tutto o in parte, da prestazioni di welfare integrativo, ossia in somme, beni e servizi di cui ai commi 2, 3 (ultimo periodo) e 4 dell'art. 51, TUIR. La conversione del premio determina la totale non imponibilità ai fini fiscali per il lavoratore e la conseguente non imponibilità, ai fini contributivi, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è applicabile ai titolari di reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore, nell’anno precedente, a € 80.000, entro il limite complessivo di € 3.000 lordi annui. Le somme assoggettate all’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non rilevano ai fini della determinazione delle relative detrazioni. Ai datori di lavoro che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità definite dal DM 25.3.2016, è poi riconosciuto uno sgravio di 20 punti percentuali del contributo pensionistico IVS a loro carico, entro una base imponibile non superiore a € 800 (dei complessivi € 3.000 detassabili). Sulla medesima quota, inoltre, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. La tassazione agevolata dei premi di risultato è applicabile a condizione che l’erogazione delle relative somme avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51, D. Lgs. 81/2015, ossia:
  • di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU);
che definiscano criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. L’accesso ai benefici contributivi e fiscali connessi alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali è subordinato alla condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Il deposito deve essere effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, allegando una dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni di cui al DM 25.3.2016, redatta secondo il modello allegato al decreto.

Su tale consolidato impianto normativo interviene ora il DDL “Bilancio 2023” che, al fine di ridurre il cuneo fiscale e aumentare il potere di acquisto delle famiglie prevede, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, c. 182, L. 208/2015, dal 10% al 5%. L’aliquota ridotta del 5% troverà tuttavia applicazione limitatamente ai premi di risultato erogati dal 1.1 al 31.12.2023. Non si registrano, invece, modifiche all’impianto normativo dei premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti.

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