Il codice tributo per la compensazione del bonus riqualificazione strutture ricettive
25 novembre 2022
Come noto, l’art. 79, DL 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, riconosce, a favore delle strutture ricettive turistico - alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, un credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive, nella misura del 65% delle spese sostenute, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019 (dunque, il 2020 e il 2021). Con il DM 17.3.2022, il Ministero del Turismo ha definito le relative disposizioni attuative, prevedendo espressamente che ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 debba essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Affinché l’agevolazione sia riconosciuta agli effettivi beneficiari, è previsto che il Ministero del Turismo comunichi telematicamente all'Agenzia delle Entrate l’elenco delle strutture ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. I beneficiari possono quindi visualizzare l’ammontare dell’agevolazione effettivamente fruibile in compensazione orizzontale consultando il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Con la recentissima RM n. 70/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6991”, denominato “Credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”, da esporre nel modello F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione del bonus in esame. In sede di compilazione della delega di pagamento, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato indicando l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”. Da ultimo si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i medesimi contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso ministero.
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