Split payment: gli elenchi dei soggetti interessati per il 2023
28 ottobre 2022
Sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/archivio2023) sono stati pubblicati gli elenchi delle società, degli enti e delle fondazioni nei confronti delle quali deve essere applicato lo split payment nell’anno 2023. Sul punto si ricorda che l'art. 17-ter, DPR 633/1972, disciplina un peculiare meccanismo di applicazione dell'IVA in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e delle società dalle stesse controllate, in base al quale l’imposta addebitata nelle fatture dai fornitori è trattenuta dal cessionario o committente per essere poi dallo stesso versata direttamente nelle casse erariali. La Pubblica amministrazione acquirente, in particolare, è tenuta a ripartire (o, meglio, “splittare”) il pagamento della fattura in due distinti versamenti: uno a favore del fornitore, per l’ammontare della quota imponibile, e uno all’Erario, per la quota dell’IVA indicata in fattura. Al fornitore è quindi riconosciuto il pagamento della sola quota imponibile esposta in fattura e delle altre somme non soggette a imposta eventualmente dovute.
La disciplina attuativa della scissione dei pagamenti è contenuta nel DM 23.1.2015, oggetto di reiterate modifiche a seguito dell'ampliamento dei soggetti destinatari del meccanismo. Allo stato attuale, il decreto ministeriale prevede che il meccanismo dello split payment si applichi alle operazioni effettuate nei confronti:
- delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, L. 196/2009, presenti nell’elenco IPA consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di società, fondazioni ed enti di cui all’art. 17-ter, c. 1-bis, DPR 633/1972, come individuate dal Dipartimento delle Finanze.
Nel sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono stati quindi pubblicati gli elenchi 2023, aggiornati al 20.10.2022, delle società, delle fondazioni e degli enti nei cui confronti è richiesta l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e, in particolare:
- delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/tabelle/2023/2);
- di enti e società controllate dalle Amministrazioni centrali (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/tabelle/2023/1);
- di enti e società controllate dalle Amministrazioni locali (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/tabelle/2023/3);
- di enti e società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/tabelle/2023/5);
- di enti, fondazioni e società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Pubbliche amministrazioni (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/tabelle/2023/6);
- delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/tabelle/2023/4).
Gli elenchi sono aggiornati continuamente e, pertanto, nel caso di operazioni nei confronti di enti e società partecipate dagli organi dello Stato, è opportuno verificare la loro inclusione o meno nelle liste elaborate dal Dipartimento delle Finanze. L’obbligo di applicazione della scissione dei pagamenti decorre dalla data di inserimento dell’ente o società nell’apposito elenco (ove è prevista un’apposita colonna riportante la data di inclusione del soggetto). I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (cui deve essere allegata la documentazione di supporto).
In conclusione si evidenzia che nelle fatture elettroniche emesse in applicazione dello split payment occorre riportare il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”. È inoltre necessario assicurarsi che nel campo codice “Natura” non siano presenti i valori relativi all’inversione contabile o reverse charge. Nel blocco “Dati Pagamento”, infine, il campo “Importo Pagamento” deve riportare il solo valore dell’imponibile.
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