Il decreto sulle esclusioni dagli appalti per gravi violazioni fiscali
13 ottobre 2022
Sulla GU n. 239/2022 è stato pubblicato il DM 28.9.2022, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito limiti e condizioni per l’esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle gare di appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.
Il decreto prevede, innanzitutto, che nella definizione di violazioni tributarie rientrino le inottemperanze agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse, derivanti:
- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli Uffici;
- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli Uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, DPR 600/1973 e dell’art. 54-bis, DPR 633/1972.
In ordine alle soglie quantitative di tali violazioni tributarie, è ritenuta grave l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a € 35.000.
Il decreto precisa, infine, che tali violazioni gravi si considerano “non definitivamente accertate” e, pertanto, valutabili dalla stazione appaltante ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Tuttavia, le suddette violazioni non rilevano ai fini dell’esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure di appalto, se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero qualora siano stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
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