Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche
4 ottobre 2022
Come noto, l’art. 22, DL 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, ha previsto, a favore:
- delle imprese turistico - ricettive, incluse le imprese che esercitano attività agrituristica o che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta; delle imprese del comparto fieristico e congressuale;
- dei complessi termali e dei parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici;
un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU 2021.
Con Provvedimento 16.9.2022, prot. n. 356194/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1, “Aiuti di importo limitato”, e 3.12, “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in esame.
Da ultimo, con RM n. 53/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6982”, denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU - art. 22, DL n. 21/2022”, da esporre nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame. La delega di pagamento, si ricorda, deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In sede di compilazione del modello F24, il nuovo codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, qualora il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
In conclusione si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24. I beneficiari possono visualizzare l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione orizzontale tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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