Rimborso IVA UE: presentazione delle istanze entro il 30.9.2022

23 settembre 2022
Entro il prossimo 30.9.2022 è possibile richiedere il rimborso dell’IVA assolta nel corso del 2021 sugli acquisti e le importazioni effettuati negli altri Paesi membri dell’Unione Europea. In alternativa, l’IVA estera assolta sugli acquisti effettuati può costituire un maggior costo, da imputare ad incremento del servizio o del bene acquistato.

La presentazione dell’istanza di rimborso, si ricorda, è ammessa a condizione che il richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso, non disponga, nello Stato membro di rimborso, né della sede dell’attività, né di una stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali né, in mancanza della sede o della stabile organizzazione, del proprio domicilio o residenza (i soggetti identificati, direttamente o a mezzo di un rappresentante fiscale, nel Paese membro di rimborso, possono invece richiedere il rimborso dell’imposta ivi assolta). Inoltre, nel periodo di riferimento del rimborso, il richiedente non deve aver effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le prestazioni non imponibili di trasporto internazionale e relativi servizi accessori e le cessioni e prestazioni il cui debitore d’imposta è il cessionario o committente, tenuto ad assolvere la relativa imposta con il meccanismo del reverse charge. Il rimborso è in ogni caso precluso per l’IVA indebitamente fatturata e per quella addebitata in relazione a cessioni di beni che, qualificandosi come cessioni intracomunitarie o all’esportazione, sono o possono essere non imponibili; in tali ipotesi, il cessionario o committente deve rivolgersi alla controparte per ottenere la restituzione dell’imposta indebitamente addebitatagli, salvo adire direttamente le Autorità fiscali estere qualora risulti impossibile o eccessivamente difficile conseguire il rimborso a causa, ad esempio, della situazione di insolvenza del fornitore.

L’istanza di rimborso dell’IVA assolta negli altri Paesi membri può essere presentata mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o, in alternativa, attraverso le CCIAA italiane all’estero. Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese membro a cui è inviata l’istanza e sono riassunte nell'apposita “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario”, disponibile nel sito Internet dellAgenzia delle Entrate. Il Paese membro di rimborso, ad esempio, può esigere che il richiedente presenti, sempre in via elettronica, una copia della fattura o del documento di importazione, qualora la base imponibile della fattura o del documento di importazione sia pari o superiore a € 1.000 (€ 250 se la fattura concerne l’acquisto di carburanti). Nella domanda di rimborso la descrizione dei beni deve essere inserita sulla base della “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati”, sempre disponibile nel portale dell’Agenzia delle Entrate. Dopo aver verificato la correttezza dell’istanza, il Centro Operativo di Pescara dellAgenzia delle Entrate la inoltra all'Autorità fiscale del Paese membro di rimborso che, entro i successivi quattro mesi, comunica la propria decisione di approvazione o di diniego. In caso di accoglimento dell’istanza, il rimborso è eseguito entro i dieci giorni lavorativi successivi.

Ancorché la procedura garantisca tempistiche rapide e ben definite per l’ottenimento del rimborso, le condizioni che legittimano il rimborso sono condizionate dalla legislazione fiscale applicata nel Paese membro di rimborso. Il richiedente è quindi tenuto a verificare, in ciascun Paese membro, le condizioni oggettive e soggettive ivi previste ai fini dell’erogazione del rimborso.

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