Credito d’imposta autotrasportatori
9 settembre 2022
L’art. 3, DL 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, ha previsto un credito di imposta pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria EURO 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto. Con il DM 13.7.2022 e con il successivo DM 324/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha definito le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a complessivi € 497 milioni. Sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono state poi rese disponibili alcune FAQ sulla nuova agevolazione. Da ultimo, con il Comunicato stampa 3.9.2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha annunciato che la piattaforma elettronica per la presentazione delle istanze sarà attivata a partire dal 12.9.2022 (e resterà attiva per i 30 giorni successivi).
L’agevolazione in esame è destinata alle imprese che dispongono dei seguenti requisiti:
- hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- al momento di presentazione della domanda di contributo sono iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l’anno 2022;
- esercitano attività di logistica e di trasporto di merci per conto terzi;
- utilizzano veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria EURO 5 o superiore.
Il credito d’imposta è fissato in misura pari al 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria EURO 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto, al netto dell’IVA. Il bonus non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR. Lo stesso, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, pur nei limiti del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi; la delega di pagamento deve essere obbligatoriamente presentata tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati. È, infatti, previsto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per il tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, trasmetta all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso a ciascuna di esse. Ai fini della compensazione non operano i limiti di € 2 milioni annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'art. 1, c. 53, L. 244/2007, e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI di cui all’art. 1, c. 53, L. 244/2007.
La domanda per il bonus carburante deve essere presentata mediante l’apposita piattaforma elettronica, che sarà messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane, a partire dalle ore 15:00 del 12.9.2022 e per i 30 giorni successivi. Oltre agli identificativi SdI (Sistema di Interscambio) delle fatture di acquisto del gasolio relativo al primo trimestre 2022, i richiedenti dovranno allegare alla domanda anche la seguente documentazione:
- tipo fattura (CARB/NO CARB);
- importo della fattura;
- importo a rimborso (quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli EURO 5 e 6 o totale dell’importo fattura);
- targa del veicolo;
- contratto di noleggio (SI/NO);
- codice Paese automezzo.
Le risorse disponibili saranno assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
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