L’art. 51, c. 3, TUIR, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, d’importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta. Al fine di sostenere i lavoratori dipendenti colpiti dall’emergenza pandemica, nel 2020 e nel 2021 tale soglia di non imponibilità è stata raddoppiata a € 516,46 . Ora, l’art. 12, DL 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che la suddetta soglia sia fissata a € 600 (si ricorda che se il valore dei beni e servizi è superiore a tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente). Nella soglia di € 600 non rientrano soltanto i beni ceduti ed i servizi prestati ai lavoratori dipendenti, ma anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. A tale soglia di € 600 si aggiunge peraltro il c.d. bonus carburante di € 200 di cui all’art. 2, DL 21/2022 (la soglia di € 600, pertanto, può essere cumulata a quella di non imponibilità dei buoni benzina pari a € 200).