Imposta sostitutiva sul maggior valore da riallineamento: istituito il codice tributo
28 giugno 2022
Con l’introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8-quater all’art. 110, DL 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, l’art. 1, c. 622, L. 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2022”, ha previsto che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione o di riallineamento ai sensi dell’art. 110, c. 8-bis, DL 104/2020, la deduzione ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP del maggior valore sia effettuata, per ciascun periodo d’imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (in luogo di 1/18). È, tuttavia, consentito mantenere la deduzione in misura non superiore a 1/18 del maggior valore, con il versamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP e relative addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, c. 2-ter, TUIR (12%, 14% o 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini del riallineamento. A tal fine è stato istituito il codice tributo “1862”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITÀ IMMATERIALI - art. 110, comma 8-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
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