Prorogato il reverse charge nel settore elettronico ed energetico
22 giugno 2022
Il “Decreto Semplificazioni”, pubblicato sulla GU n. 143 del 21.6.2022, prevede, tra l’altro, l’estensione dell’applicazione del reverse charge sino al 31.12.2026 per le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, nonché per le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore. L’intervento normativo fa seguito all’emanazione della Direttiva 2022/890/UE, con la quale la Commissione europea ha attribuito ai Paesi membri la possibilità di prorogare l’applicazione dell’inversione contabile fino a tutto l’anno 2026. In particolare, con la modifica dell’art. 17, c. 8, DPR 633/1972, sino al 31.12.2026 è prevista l’applicazione del reverse charge per le operazioni di cui alle lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17, c. 6, DPR 633/1972, ossia:
- cessioni di telefoni cellulari;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3, Direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, c. 3, lett. a), DPR 633/1972.
In relazione all’applicazione del reverse charge nel settore elettronico, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale peculiare meccanismo riguarda le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti. Di conseguenza, l’imposta deve essere applicata con le modalità ordinarie per le cessioni effettuate direttamente nei confronti di consumatori finali.
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