Bonus investimenti beni strumentali: l’apposita dicitura deve essere apposta anche sui DDT
20 maggio 2022
Con Risposta a interpello n. 270/2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso importanti chiarimenti circa la corretta interpretazione della locuzione “altri documenti” contenuta nel comma 1062 dell’art. 1, L. 178/2020, che sancisce l’obbligatorietà del particolare adempimento documentale richiesto al fine di non compromettere l’assegnazione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi. Tale disposizione, in particolare, richiede l’apposizione, sulle fatture e sugli altri documenti attestanti l’acquisizione dei beni agevolati, di una dicitura che contenga l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter dell’art. 1, L. 178/2020. Tale adempimento si giustifica in funzione dei successivi, potenziali, controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria per verificare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati. Non essendo mai stata data una interpretazione ufficiale su quali fossero, oltre le fatture d’acquisto, gli “altri documenti” nei quali riportare i riferimenti normativi della legge istitutrice del credito d’imposta, l’istante si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per comprendere se tra questi siano ricompresi anche il DDT, il verbale di collaudo e quello di interconnessione dei beni. L’Agenzia delle Entrate, nella sua circostanziata risposta, ha affermato che la dimostrazione dell’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili sono variabili che possono direttamente emergere, oltre che dalle fatture emesse, anche dai documenti che certificano la consegna del bene, quali i DDT. Diversamente il verbale di collaudo o quello di interconnessione, si riferiscono ai beni oggetto dell’investimento ed essendo tali documenti attribuibili unicamente a questi, non è necessario estendere anche a loro l’adempimento documentale già assolto sulle fatture e sui documenti di trasporto. È stato, inoltre precisato che, l’apposizione della dicitura, qualora non risultasse effettuata sui DDT già archiviati dall’azienda, potrebbe ancora essere regolarizzata, conformemente a quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate nella sua Risposta a interpello n. 438/2020, sempreché non siano state avviate, nel frattempo, attività di controllo da parte della stessa Amministrazione finanziaria. In definitiva, con riferimento all’acquisto di beni per i quali si è beneficiato del credito d’imposta previsto dalla L. 178/2020, sulle fatture e sui DDT (che testimoniamo l’avvenuta consegna degli stessi), deve essere applicata la seguente dicitura indelebile: “Acquisto effettuato in base ai commi da 1054 a 1058-ter della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020”.
« Torna indietro