Bonus acqua potabile: istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24
8 aprile 2022
Come noto, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, l’art. 1, commi da 1087 a 1089, L. 178/2020, ha istituito un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute tra il 1.1.2021 e il 31.12.2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione orizzontale nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Con il Provvedimento 16.6.2021, prot. n. 153000/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, prevedendo, in particolare, che i soggetti aventi i requisiti per fruire del credito d’imposta comunichino all’Agenzia delle Entrate, dal 1.2 al 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente. Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa, fissato a € 5 milioni per le annualità 2021 e 2022 e a € 1,5 milioni per l’anno 2023, è stato previsto che l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile sia pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale resa nota da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31.3 di ciascun anno. Sulla base del rapporto tra i crediti richiesti per l’anno 2021 (pari a € 16.461.141) ed il limite di spesa per lo stesso anno (pari a € 5 milioni), con Provvedimento 31.3.2022, prot. n. 102326/2022, l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato nella misura dal 30,3745% delle spese ammissibili sostenute lo scorso anno, il credito effettivamente fruibile da parte dei contribuenti che hanno presentato l’istanza entro lo scorso 28.2. Da ultimo, con RM n. 17/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6975”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE - articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, da esporre nel modello F24, sezione “Erario”, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito spettante. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito. La delega di pagamento deve essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
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