Rottamazione-ter: nuova opportunità di rimessione nei termini
18 marzo 2022
Nel corso dell’iter di approvazione del DDL di conversione del DL 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che prevede la rimessione nei termini per i debitori decaduti dal versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio degli omessi pagamenti. In particolare, l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio prevede il seguente nuovo calendario di versamento della rate, nonché l’estinzione delle eventuali procedure esecutive (come, ad esempio, i pignoramenti) avviate al 27.1.2022, data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-ter”: a) rate scadute nel 2020, entro il 30.4.2022; b) rate scadute nel 2021, entro il 31.7.2022; c) rate scadute nel 2022, entro il 30.11.2022. È previsto che operi la tolleranza dei 5 giorni di cui all’art. 3, c. 14-bis, DL 119/2018 e, pertanto, il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza di legge non determina la decadenza dalla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. Le somme eventualmente versate dai contribuenti anteriormente al 27.1.2022 restano definitivamente acquisite e non sono quindi rimborsate. In tema di rateazione delle somme iscritte a ruolo, si ricorda che l’art. 2-ter, c. 1, DL 228/2021, ha inserito il nuovo comma 5-bis nell’art. 13-decies, DL 137/2020, per effetto del quale i debitori decaduti alla data del 8.3.2020 (ossia prima dell’inizio della sospensione dal pagamento delle rate accordata dalla legislazione emergenziale), che non hanno presentato domanda per la riammissione entro il 31.12.2021, possano presentare domanda di dilazione dei ruoli sino al 30.4.2022, senza che ricorra l’obbligo di pagare tutte le rate insolute del precedente piano di dilazione. In relazione a questi piani di rateazioni è tuttavia previsto che la decadenza si verifichi con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Pertanto, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
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