Corte di Cassazione: le cessioni di carburanti a natanti da diporto
10 marzo 2022
L’art. 8-bis, c. 1, lett. d), DPR 633/1972, accorda il regime di non imponibilità IVA alle forniture destinate al rifornimento ed al vettovagliamento delle navi, rinviando alla precedente lett. a). Tale ultima disposizione menziona le navi adibite alla navigazione in alto mare, escludendo, invece, le unità da diporto di cui alla L. 50/1971, ossia i mezzi la cui navigazione è effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esula il fine di lucro. Di conseguenza, gli approvvigionamenti a bordo di natanti (c.d. bunkeraggio) sono esenti da accisa soltanto se l’imbarcazione naviga effettivamente nelle acque comunitarie e sempreché sia fornita la prova dell’uso commerciale. Al fine di adempiere a tale onere probatorio, con la Sentenza n. 5969/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che è sufficiente che il contribuente osservi scrupolosamente le prescrizioni di cui all’art. 4, DM 577/1995, ossia gli obblighi formali che impongono, alle imbarcazioni commerciali, di essere munite di un libretto di controllo, ove annotare gli imbarchi e i consumi dei prodotti petroliferi agevolati. Inoltre, ai fini dell’esenzione, l’esercente l’impianto di distribuzione deve tenere un apposito registro di carico e scarico, previdimato dall’autorità doganale, nonché un memorandum, dal quale devono risultare, tra l’altro, anche gli estremi della nave approvvigionata. L’imbarco del carburante agevolato, infine, deve essere effettuato dietro presentazione del libretto di controllo. Il mancato assolvimento di tali obblighi formali, attestanti l’utilizzo a fini commerciali delle imbarcazioni rifornite, preclude pertanto la cessione dei prodotti petroliferi in esenzione da accisa.
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