Primi chiarimenti sull’esclusione da IRAP di imprese individuali e lavoratori autonomi
22 febbraio 2022
Con CM n. 4/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sull’esclusione da IRAP accordata dall’art. 1, c. 8, L. 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2022”, alle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Tale disposizione, si ricorda, stabilisce, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1.1.2022, che fuoriescano dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive: a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’art. 55, TUIR, residenti nel territorio dello Stato; b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 53, c. 1, TUIR, residenti nel territorio dello Stato. In relazione ai soggetti di cui alla lett. a), l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta opera a favore delle persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle seguenti attività, anche se non organizzate in forma d’impresa: a) attività di cui all’art. 2195, C.C. (ossia, attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, attività di intermediazione nella circolazione di beni, attività di trasporto per terra, acqua o aria, attività bancarie e assicurative, altre attività ausiliarie alle precedenti); b) attività agricole di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 32, TUIR, che eccedono i limiti ivi stabiliti. Inoltre, in considerazione della natura individuale e non collettiva (associativa), non sono soggette a IRAP le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’IRAP di cui alla suddetta lett. b) rientrano, invece, le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 53, c. 1, TUIR, residenti nel territorio dello Stato. In considerazione dell’esplicito riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni, restano dunque soggette a IRAP le associazioni professionali e gli studi associati.
L’esclusione dall’ambito soggettivo dell’IRAP dei soggetti sopra individuati determina, con effetto dal 1.1.2022, la caducazione degli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento del tributo. Permangono, invece, tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi e di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti. In buona sostanza, se ancora soggette a IRAP nel 2021 poiché in possesso di un’autonoma organizzazione, le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni restano ancora tenute a presentare la dichiarazione IRAP 2022, relativa al 2021, entro il 30.11.2022, e a versare il saldo IRAP 2021 entro il 30.6.2022 (o entro il 22.8.2022 corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%). Non sono invece più dovuti gli acconti IRAP relativi al 2022.
« Torna indietro