Cessione bonus edilizi: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
23 novembre 2021
Come noto, il DL 157/2021, c.d. Decreto “Antifrode”, ha previsto che in caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione dei bonus edilizi, i contribuenti siano tenuti a richiedere il visto di conformità e a far asseverare, da un tecnico abilitato, la congruità delle spese sostenute. Con un aggiornamento delle FAQ in materia di bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le procedure introdotte dal Decreto “Antifrode” devono essere applicate, in generale, alle comunicazioni telematiche trasmesse dal 12.11.2021 (data di entrata in vigore del DL 157/2021). Dal nuovo obbligo di apposizione del visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese sono, tuttavia, esclusi i contribuenti che, pur non avendo ancora inviato la comunicazione delle opzioni all’Agenzia delle Entrate, entro il 11.11.2021 hanno: a) ricevuto le fatture da parte dei fornitori; b) eseguito i relativi pagamenti; c) esercitato l’opzione per la cessione del credito d’imposta (attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario) o per lo sconto in fattura (mediante la relativa annotazione). Questi contribuenti, pertanto, possono comunicare all’Amministrazione finanziaria la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura senza che sia richiesto il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese.
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