Stralcio automatico somme iscritte a ruolo: in arrivo il provvedimento attuativo
23 luglio 2021
Come noto, l’art. 4, commi da 4 a 9, DL 41/2021, c.d. Decreto “Sostegni”, ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti d’importo residuo, alla data del 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021), non superiore a € 5.000, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli o nel c.d. saldo e stralcio. La soglia di € 5.000 è comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione. Ai fini del computo della soglia occorre aver riguardo alla singola partita di ruolo, e non al totale della cartella esattoriale (di conseguenza, la cartella che contiene, ad esempio, multe stradali per € 3.000 e debiti da liquidazione della dichiarazione dei redditi per € 5.000, rientra comunque, pur limitatamente ai debiti tributari, nell’ambito di applicazione della sanatoria). La sanatoria non è applicabile ai carichi degli Enti territoriali (Comuni, Regioni, Provincie, ecc.) riscossi in proprio o mediante concessionari locali. Inoltre, dallo stralcio automatico in esame sono esclusi i debiti relativi ai carichi inerenti:
- il recupero degli aiuti di Stato;
- le somme dovute a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- le sanzioni a carattere penale;
- le risorse proprie dell’Unione Europea (come, ad esempio, i dazi);
- l’IVA all’importazione.
Lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento opera in relazione ai singoli carichi ed è riconosciuto ai contribuenti, persone fisiche e giuridiche, che nell’anno 2019 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a € 30.000. Le somme versate anteriormente alla data di annullamento delle relative partite restano definitivamente acquisite e, pertanto, non sono comunque rimborsate ai contribuenti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’imminente emanazione del decreto attuativo della sanatoria prevista dal Decreto “Sostegni”. Il provvedimento delinea modalità e tempistiche della cancellazione delle cartelle esattoriali d’importo fino a € 5.000, prevedendo che entro il prossimo 20.8.2021 l’Agente della riscossione trasmetta all'Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23.3.2021, dei contribuenti con uno o più debiti di importo residuo, sempre alla data del 23.3.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni In seguito, entro il 30.9.2021, l'Agenzia delle Entrate restituisce all'Agente della riscossione l’elenco ricevuto, segnalando i codici fiscali dei soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle Certificazioni Uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del decreto attuativo, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori a € 30.000, e che quindi non possono fruire della sanatoria. Infine, in data 31.10.2021 è prevista la cancellazione automatica di tutti i debiti (entro soglia) dei contribuenti non inseriti tra i soggetti con reddito superiore a € 30.000 (in caso di ruoli intestati a più debitori, è previsto che lo stralcio non operi se uno di essi ha dichiarato un reddito superiore a € 30.000). Una volta cancellate le cartelle, cesserà anche la sospensione della riscossione coattiva per tutti i debitori con ruoli fino a € 5.000.
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