Potenziato il credito d’imposta sulle commissioni bancarie
2 luglio 2021
L’art. 1, DL 99/2021, c.d. Decreto “Lavoro e Imprese”, ha incrementata la misura del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 22, DL 124/2019, sulle commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da soggetti privati. Il bonus, si ricorda, è accordato agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni che, nell’anno d’imposta precedente, hanno registrato ricavi o compensi non superiori a € 400.000. Il credito d’imposta spetta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, pur limitatamente alle sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. A seguito delle modifiche operate dal DL 99/2021, è previsto che, per le commissioni maturate nel periodo 1.7.2021 - 30.6.2022, il credito d’imposta sia incrementato dall’ordinaria misura del 30% al 100% delle commissioni. A tal fine è, tuttavia, richiesto che gli esercenti adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai Registratori telematici o agli strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis dell’art. 2, D.Lgs. 127/2015. Il Decreto “Lavoro e Imprese” ha poi introdotto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i Registratori telematici. In particolare, agli esercenti attività di impresa, arte e professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1.7.2021 e il 30.6.2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai Registratori telematici, è riconosciuto un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo di tali strumenti, nonché delle spese di convenzionamento o di quelle sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Il credito d’imposta è riconosciuto, entro il limite massimo di spesa per ciascun soggetto pari a € 160, nelle seguenti misure: a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente non superano la soglia di € 200.000; b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente sono superiori a € 200.000 e fino a € 1 milione; c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente sono superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni. Inoltre, a favore dei soggetti che nel corso dell’anno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (ossia, in buona sostanza, POS che fungono anche da registratori di cassa), è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta, entro il limite massimo di spesa per soggetto pari a € 320, fissato nelle seguenti misure: a) 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente non superano la soglia di € 200.000; b) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente sono superiori a € 200.000 e fino a € 1 milione; c) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente sono superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni. Tali crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24. Gli stessi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e non rilevano neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR. In ogni caso, detti benefici sono applicabili nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti de minimis. In conclusione si evidenzia che il Decreto “Lavoro e Imprese” ha sospeso l’operatività del cashback e del supercashback nel secondo semestre 2021; le relative risorse saranno destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I rimborsi speciali riguardanti il primo semestre 2021 saranno erogati entro il 30.11.2021, sulla base di una graduatoria elaborata dopo la scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap. Per l’anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un Fondo destinato a interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali, in cui confluiranno le risorse inizialmente destinate al cashback e al supercashback.
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