L’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo
25 giugno 2021
Nel corso del question time in Commissione Finanze alla Camera tenutosi lo scorso 23.6, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espresso sull’applicabilità all’emergenza epidemiologica delle cause di disapplicazione automatica dalla disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30, L. 724/1994 e delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, c. 36-decies e 36-undecies, DL 138/20221. In particolare, con l’Interrogazione parlamentare n. 5-06289 è stato evidenziato che non si riscontra una norma che preveda espressamente la disapplicazione della disciplina in relazione al periodo d’imposta 2020, e che la causa di esclusione prevista dal Provvedimento 11.6.2012, prot. n. 87956/2012, dell’Agenzia delle Entrate, relativa all’individuazione delle situazioni oggettive che consentono la disapplicazione delle disposizioni in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica, appare dubbia e non automatica. Dopo aver rammentato che la proposta di introduzione di una causa di disapplicazione automatica collegata all’emergenza da Covid 19 è stata bocciata dalla Ragioneria generale dello Stato per mancanza di gettito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate potrà valutare, caso per caso, le istanze di Interpello presentate dalle società, risultate di comodo, che intendano dimostrare come l’emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi minimi, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA. Secondo autorevole dottrina, tuttavia, il richiamo al disposto di cui all’art. 5, L. 225/1992 (ossia, alla previsione che consente la disapplicazione della disciplina delle società di comodo ai soggetti che beneficiano del differimento dei termini di versamento per effetto di uno stato di emergenziale), operato dalla lett. g) del Provvedimento 11.6.2012, è da intendersi ancora in vigore. Infatti, sebbene l’art. 5, L. 225/1992 (che, si ricorda, accorda la disapplicazione automatica dalla disciplina delle società di comodo nel periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e in quello successivo) sia stato abrogato dal D.Lgs. 1/2018, il comma 1 dell’art. 47 del medesimo D.Lgs. 1/2018, precisa espressamente che la previsione dell’art. 5, L. 225/1992, è da intendersi riferita ai vari articoli dello stesso D.Lgs. 1/2018. La causa di disapplicazione collegata a una situazione emergenziale troverebbe dunque ancora piena applicazione, pur limitatamente alla disciplina delle società di comodo. Con riguardo alla disciplina delle società in perdita sistematica, infatti, le cause di disapplicazione devono essere verificate avendo riguardo al quinquennio precedente a quello in cui la società risulta di comodo, con la conseguenza che la causa di disapplicazione in esame non potrebbe comunque riguardare il periodo d’imposta 2020 (il cui quinquennio da monitorare è quello 2015 - 2019).
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