IMU: importanti chiarimenti dell’ultima ora

11 giugno 2021
Lo scorso 8.6.2021, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul sito www.finanze.gov.it alcune nuove FAQ contenenti importanti chiarimenti circa le modalità di calcolo della prima rata IMU 2021, in scadenza il prossimo 16.6.2021, e la dichiarazione IMU, da presentare entro il 30.6.2021. In relazione alla determinazione della prima rata IMU 2021, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che le modalità di calcolo semplificate utilizzabili lo scorso anno (acconto pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero 2020, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni 2019), primo anno di applicazione della nuova IMU, non possono essere adottate anche nel 2021. A partire dal corrente anno, infatti, il calcolo dell’imposta deve essere effettuato separatamente per l’acconto ed il saldo, sulla base delle effettive condizioni soggettive ed oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre. Il chiarimento reso sul filo di lana dal Dipartimento delle Finanze si riflette, in particolare, sulle modalità di determinazione dell’acconto IMU in caso di acquisto o di cessione di immobili in corso d’anno. Ipotizzando, ad esempio, un immobile acquistato nel mese di maggio, l’acconto in scadenza il prossimo 16.6 deve essere calcolato sui 2 mesi di possesso dell’immobile nel primo semestre 2021. Invece, applicando la metodologia prevista per il (solo) 2020, l’acconto è calcolato sui 4 mesi di possesso dell’immobile, ossia la metà dei mesi di possesso in tutto il 2021. Qualora il ricorso alla metodologia 2020, ora non più ammessa, determini un insufficiente versamento dell’acconto, sarà quindi comminata la sanzione amministrativa di cui all’art. 13, D.Lgs. 471/1997, pari al 30% dell’imposta non versata (è comunque possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997, fruendo delle relative sanzioni ridotte). Tra le nuove FAQ pubblicate dal Dipartimento delle Finanze assume poi rilievo anche l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti esonerati dal versamento dell’imposta municipale propria nel corso del 2020 in forza dei vari provvedimenti connessi all’emergenza Covid 19. Secondo i tecnici del Ministero delle Finanze, infatti, la fruizione delle esenzioni Covid 19 rappresenta comunque una modifica dei dati e degli elementi dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2020 hanno beneficiato delle esenzioni IMU accordate per attenuare gli effetti della pandemia, entro il prossimo 30.6 dovranno presentare la dichiarazione IMU, barrando la casella “Esenzione” (parrebbe inoltre opportuno indicare, nella sezione “Annotazioni” del modello dichiarativo, la specifica esenzione di cui si è beneficiato). L’obbligo di presentare la dichiarazione non sussiste, invece, al venir meno dell’esenzione, poiché trattasi di disposizioni di natura temporanea, la cui durata è conosciuta dagli enti locali. Non è dunque necessario ripresentare il modello per dichiarare il venir meno, dal 2021, dell’agevolazione. Tale adempimento, invece, è richiesto agli enti non commerciali poiché, per gli stessi, l’art. 1, c. 770, lett. g), L. 160/2019, prevede espressamente che la dichiarazione IMU sia presentata ogni anno. Da ultimo si evidenzia che l’omessa presentazione della dichiarazione non determina la revoca dell’esenzione IMU di cui si è fruito nel 2020, ma l’applicazione della sanzione fissa di cui all’art. 1, c. 775, L. 160/2019, pari a € 50.

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