Contributo a fondo perduto: modificate le istruzioni

30 marzo 2021
Con Provvedimento 29.3.2021, prot. n. 82454/2021, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente Provvedimento 23.3.2021, prot. n. 77923/2021, nonché le allegate istruzioni per la compilazione dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto istituito dal Decreto “Sostegni”. In particolare, il nuovo provvedimento ha rettificato quanto precedentemente indicato in relazione al calcolo del contributo per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1.1.2019, eliminando la locuzione di cui al paragrafo 2.4, seconda alinea, “negativa ma inferiore al 30 per cento”. Tale indicazione lasciava intendere che ai soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1.1.2019, il contributo fosse riconosciuto nella misura minima di € 1.000 - € 2.000 anche in caso di riduzione del fatturato inferiore al 30%. Il nuovo provvedimento precisa, invece, che a tali soggetti non è richiesta la riduzione del fatturato 2020 per il riconoscimento del contributo e, pertanto, agli stessi deve ritenersi applicabile il contributo nella misura ordinaria, indipendentemente dalla percentuale di riduzione del fatturato registrata, fermo restando il riconoscimento del contributo nella misura minima qualora non sia stato registrato alcun calo del fatturato.

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