La presentazione delle istanze per il nuovo contributo a fondo perduto
24 marzo 2021
Con Provvedimento 23.3.2021, prot. n. 77923, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, per richiedere il contributo a fondo perduto istituito dall’art. 1, DL 41/2021, c.d. Decreto “Sostegni” (si veda la TA n. 21/2021). L’Agenzia delle Entrate ha poi reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, la guida “Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”, nella quale, peraltro, è presente un utile schema riassuntivo per l’individuazione dei ricavi o compensi (desunti dal modello REDDITI 2020) da assumere per verificare di non aver superato la soglia di € 10 milioni di ricavi o compensi nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni”). Le istanze devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate, anche mediante intermediari abilitati, esclusivamente in via telematica, tramite i canali telematici Entratel e Fisconline, o la piattaforma elettronica disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sezione “Contributo a fondo perduto”, dal 30.3.2021 al 28.5.2021. L’orario di apertura del canale telematico sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale. Nell’istanza, tra l’altro, è presente un’apposita sezione relativa alla modalità di fruizione del contributo, nella quale il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile, se ottenere il valore totale del contributo con accredito sul proprio conto corrente bancario o postale, oppure come credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24. Le istruzioni precisano, infatti, che tale scelta non è successivamente revocabile, anche qualora sia presentata una nuova istanza in sostituzione di quella già trasmessa. A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Qualora i controlli sulle informazioni indicate nell’istanza abbiano esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunica l’accoglimento della richiesta e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. In caso di opzione per la trasformazione del contributo in credito d’imposta, lo stesso può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 solo dopo la comunicazione di riconoscimento del contributo.
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