Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta R&S
3 marzo 2021
Con RM n. 13/E/2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all’art. 1, commi 198 e seguenti, L. 160/2019, nonché delle specifiche maggiorazioni (25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese) riconosciute per gli investimenti in attività di R&S nelle Regioni del Mezzogiorno e nei territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e 2017. I nuovi codici tributo sono i seguenti: “6938”, denominato “Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art.1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”; “6939”, denominato “Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”; “6940”, denominato “Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Si ricorda che l’utilizzo del credito d’imposta è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile.
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