Trasmissione CU 2021 entro il 16.3.2021
19 febbraio 2021
Entro il 16.3.2021, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica Ordinaria, con i dati reddituali, previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi al lavoro autonomo, alle provvigioni, alle locazioni brevi e ai redditi diversi. L’invio all’Agenzia delle Entrate può essere effettuato entro il 2.11.2021 (il 31.10 cade di domenica e il 1.11 è festivo) relativamente alle certificazioni riguardanti esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il modello 730. Il sostituto d’imposta è altresì tenuto a consegnare al percipiente la CU Sintetica entro il 16.3.2021 (o entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro). La Certificazione Unica, suddivisa in CU Sintetica e CU Ordinaria, oltre ai dati fiscali contiene anche i dati contributivi ed ha valore dichiarativo. Di conseguenza, con l’invio all’Agenzia delle Entrate della CU Ordinaria, il sostituto assolve l’adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti ed è tenuto a presentare il modello 770 soltanto per i dati non inclusi nella CU (è il caso, ad esempio, delle ritenute operate e versate, dei crediti vantati e del relativo utilizzo, dei compensi erogati a soggetti non residenti senza codice fiscale). Da ultimo si rammenta che con Provvedimento 15.1.2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la Certificazione Unica 2021, relativa al 2020.
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