Bonus canoni locazione e attività di commercio al dettaglio esercitata in via non prevalente
16 febbraio 2021
Come noto, il c.d. bonus canoni di locazione di cui all’art. 28, DL 34/2020, può essere fruito, seppur in misura ridotta, anche dalle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni (ferma restando la riduzione, almeno pari al 50%, del fatturato dello stesso mese dell’anno precedente). Nella Risposta n. 102/2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un soggetto che esercita, quale attività secondaria, attività di commercio al dettaglio e, avendo conseguito da tale attività ricavi 2019 superiori a € 5 milioni, intende beneficiare del credito d’imposta per i mesi da marzo a giugno 2020. In considerazione della finalità della norma istitutiva dell’agevolazione, volta a contrastare gli effetti negativi determinati dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la pandemia da Covid 19, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il soggetto istante, avendo conseguito nel 2019 ricavi d’importo superiore a € 5 milioni dall’attività di commercio al dettaglio, può legittimamente fruire del bonus, ancorché tale attività non sia esercitata in via prevalente. Il credito d’imposta, in particolare, spetta relativamente ai canoni pagati per la locazione degli immobili ove sono esercitate, in via esclusiva, le attività di commercio al dettaglio, nonché per la locazione degli immobili in cui sono esercitate sia le attività di commercio al dettaglio che le altre attività. Il bonus non può essere invece riconosciuto sui canoni di locazione degli immobili ove sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.
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