Imposta di bollo fatture elettroniche: definite le procedure per l’integrazione
5 febbraio 2021
Con Provvedimento 4.2.2021, prot. n. 34958, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per effettuare le integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1.1.2021, tramite il Sistema di Interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o dell’intermediario delegato. Il provvedimento, in particolare, prevede che l'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, predisponga e metta a disposizione del cedente o del suo intermediario delegato nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi due distinti elenchi:
- Elenco A (non modificabile), contenente le informazioni sulle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- Elenco B (modificabile), contenente le informazioni sulle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Il cedente o il suo intermediario delegato possono modificare l’Elenco B entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento (fanno eccezione le fatture riferite al secondo trimestre, per le quali le modifiche possono essere effettuate entro il 10.9). In caso contrario si intendono confermati gli elenchi e le integrazioni proposti dall'Agenzia delle Entrate (si veda la TA n. 90/2020).
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