Bonus pubblicità: presentazione della dichiarazione sostitutiva entro il 8.2.2021
2 febbraio 2021
I soggetti che entro lo scorso 30.9.2020 hanno presentato la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta di cui all’art. 57-bis, c. 1-ter, DL 50/2017, al fine di beneficiare del c.d. bonus pubblicità per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa e sulle emittenti televisive e radiofoniche effettuati nel 2020, sono tenuti a confermare la prenotazione effettuata, inviando entro il 8.2.2021 (anziché entro il termine ordinario del 31.1) la Dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati. La dichiarazione deve essere inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per”, alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). A seguito della ricezione delle dichiarazioni di conferma del bonus 2020, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicherà sul proprio sito Internet l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta (pari, si ricorda, al 50% dell’ammontare degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020). Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6900”) per il pagamento di imposte, premi e contributi, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. Il modello F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Da ultimo si ricorda che la “Legge di Bilancio 2021” ha prorogato il riconoscimento del credito d’imposta al biennio 2021 - 2022, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati.
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