Credito d’imposta beni strumentali: riportabile all’anno successivo la quota non utilizzata
2 febbraio 2021
Nel corso del consueto incontro d’inizio anno con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quota annuale del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non utilizzata in compensazione, per incapienza dei debiti tributari e contributivi, può essere riportata al periodo d’imposta successivo, andando a sommarsi alla quota del credito di competenza di tale annualità. Tale chiarimento è applicabile sia al credito d’imposta di cui alla L. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020” (da utilizzare in 5 quote annuali, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali), sia a quello di cui alla L. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021” (da utilizzare in 3 quote annuali, fatta eccezione per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “generici”, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da imprese o professionisti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni, che possono fruire del credito d’imposta in un’unica quota annuale).
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