Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro: istituito il codice tributo
12 gennaio 2021
Come noto, l’art. 120, DL 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio”, ha introdotto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, entro un massimo di € 80.000, per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19. Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 2, DL 34/2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24, oppure ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari). L’art. 1, commi da 1098 a 1100, L. 178/2020, prevede una significativa contrazione del periodo temporale entro il quale è possibile utilizzare detto credito d’imposta nel modello F24, limitandolo al periodo 1.1 - 30.6.2021 (in precedenza, 1.1 - 31.12.2021). Entro il medesimo termine del 30.6.2021, i beneficiari dell’agevolazione possono optare per la cessione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 122, DL 34/2020 (anche i cessionari devono utilizzare il credito acquisito entro il 30.6.2021). Da ultimo, è anticipato dal 30.11 al 31.5.2021, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle spese agevolabili sostenute nel 2020 (si ricorda che il credito d’imposta può essere utilizzato nel modello F24 a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello della corretta ricezione della comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria e, comunque, a decorrere dal 1.1.2021 e non oltre il 30.6.2021). Con RM n. 2/E/2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6918”, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta (quale anno di riferimento deve essere sempre indicato “2021”).
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