Chiarimenti in materia di triangolari all’esportazione

16 dicembre 2020
Con Risposta n. 580/2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti circa le operazioni triangolari all’esportazione, ossia le operazioni che coinvolgono tre diversi operatori economici: 1) il c.d. primo cedente, che vende i beni ad un altro soggetto (il c.d. promotore) e su incarico di quest’ultimo provvede al trasporto degli stessi al di fuori dell’Unione Europea; 2) il promotore della triangolazione, che acquista i beni dal primo cedente e, a sua volta, li cede a un proprio cliente extracomunitario, incaricando il primo cedente del trasporto al di fuori del territorio comunitario; 3) il cessionario finale extracomunitario, che acquista i beni dal promotore e li riceve direttamente dal primo cedente. Nel caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria, il promotore si occupa dell’assemblaggio e della certificazione dei beni di proprietà del primo cedente, il quale li trasferisce al cessionario extracomunitario adottando i termini di resa FOB. Siccome è espressamente previsto che non sia riconosciuta la non imponibilità IVA di cui all’art. 8, c. 1, lett. a), DPR 633/1972, qualora il promotore o il cessionario extracomunitario acquisiscano la disponibilità dei beni all’interno del territorio dello Stato, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’assemblaggio e la certificazione dei beni effettuati in Italia dal promotore della triangolazione precludano l’applicazione del regime di non imponibilità IVA. L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che nel caso specifico non si configura un’autentica disponibilità del bene da parte del soggetto intermedio, poiché l’assemblaggio e la certificazione dei beni rappresentano meri fatti tecnici volti esclusivamente a garantire la qualità ed il funzionamento dei beni prima della loro spedizione all’estero. Di conseguenza, l’operazione triangolare può beneficiare del regime di non imponibilità IVA accordato dall’art. 8, c. 1, lett. a), DPR 633/1972. Inoltre, sia il primo cedente che il promotore della triangolazione possono beneficiare del plafond maturato in relazione a tale operazione.

« Torna indietro