Entro il 30.9.2020 presentazione dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta nel 2019 in altri Paesi membri
23 settembre 2020
Entro il 30.9.2020, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono presentare l’istanza di rimborso per l’IVA assolta nel 2019 in altri Stati membri. Entro la stessa data, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Paesi extracomunitari con i quali esistono accordi di reciprocità, possono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia. Affinché spetti il rimborso dell’IVA assolta in un altro Paese membro, è necessario che nel periodo di riferimento il soggetto passivo: a) non abbia avuto, nello Stato membro di rimborso, la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali; b) non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nel Paese membro di rimborso, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA, nonché di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge (il diritto al rimborso dell’IVA non è precluso dal possesso, nello Stato membro di rimborso, di una stabile organizzazione, qualora tramite la stessa non siano state effettivamente realizzate operazioni imponibili, e neppure dall’identificazione diretta o dalla nomina di un rappresentante fiscale). L’istanza di rimborso deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito portale elettronico (nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile, tra l’altro, una tabella che riassume i requisiti stabiliti da ciascuno Stato membro circa il contenuto della domanda di rimborso).
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