Comunicazione del domicilio digitale entro il prossimo 1.10.2020
22 settembre 2020
Come noto, i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.), le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane sono tenuti a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Poiché tale obbligo è rimasto largamente inattuato, la L. 120/2020, di conversione del DL 76/2020, c.d. Decreto “Semplificazioni”, ha previsto che entro il 1.10.2020 le società e gli imprenditori individuali debbano dotarsi, e comunicare al Registro delle Imprese, del domicilio digitale (ossia, un indirizzo elettronico legato a una e-mail PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale). Tale comunicazione non è richiesta ai soggetti che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido e attivo.
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